Art. 9.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima.
      2. Il regolamento di attuazione prevede, in particolare:

          a) le specie e i tipi di giochi praticati e la loro specifica regolamentazione nonché i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. In tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano

 

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precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o per i reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune sede della casa da gioco;

          c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

          d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera o altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione relativa all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2, dell'articolo 5.

      3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi dall'indizione della gara di appalto, adottare con delibera del consiglio comunale il regolamento di attuazione, prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendano opportune.
      4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei

 

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criteri fissati dal regolamento di attuazione adottato ai sensi del comma 3.